Art. 11.
(Società tra professionisti interdisciplinare e società di servizi professionali).

      1. La società di cui all'articolo 10 può essere, altresì, costituita da professionisti appartenenti a categorie diverse, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo. Alla società, che assume la denominazione di «società tra professionisti interdisciplinare» (STPI) si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti delle categorie cui appartengono i soci.
      2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono il regime di incompatibilità, a presidio degli interessi generali connessi all'esercizio delle singole professioni, relativo alla partecipazione alla società di cui al comma 1.

      3. L'incarico professionale conferito alla società è eseguito sotto la direzione e la responsabilità personali dei soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.

      4. Fatto salvo quanto previsto dagli ordinamenti di categoria in ragione della specificità della professione e a salvaguardia degli interessi generali connessi al suo esercizio, l'esercizio di una o più professioni può costituire, altresì, oggetto delle società che rispondono ai seguenti requisiti:

          a) oggetto sociale limitato alla professione;

 

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          b) nelle società regolate dai capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da coloro che esercitano la professione di cui all'oggetto sociale;

          c) nelle società regolate dai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto spettante nell'assemblea ordinaria a coloro che esercitano la professione di cui all'oggetto sociale;

          d) l'amministrazione è affidata ai soci professionisti;

          e) lo statuto deve prevedere le regole di funzionamento della società in conformità a quanto previsto dal comma 3;

          f) in tutti gli atti e i documenti della società e comunque, ove previsti, nei rapporti con i terzi, i soci non professionisti indicano, accanto al proprio nome, la qualifica di «socio non professionista», salva diversa disposizione dei singoli ordinamenti di categoria.

      5. Alla società costituita ai sensi del comma 4 del presente articolo, che assume la denominazione di «società di servizi professionali» (SSP) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonché quanto previsto all'articolo 10, comma 3, della presente legge.